Regolamento Enac: arriva l’emendamento 3

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Regolamento Enac Ed 2 Emendamento 3.
Cosa cambia?


Ha aspettato qualche giorno dal fatidico 1 Aprile, Enac, per fare uscire sul proprio sito ufficiale la nuova versione del Regolamento Enac.
E’ infatti oggi disponibile sul portale dell’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile il nuovo emendamento (siamo arrivati al terzo) della seconda edizione del regolamento SAPR.


OBBLIGHI E COMPETENZA


La maggior parte del regolamento rimane invariata ed è solo una piccola parte, più precisamente l’articolo 29, ad essere modificata:

1. L’operatore, il costruttore, l’organizzazione di progetto, il pilota di SAPR di massa operativa al decollo uguale o maggiore a 25 kg, secondo le rispettive responsabilità, sono tenuti a comunicare all’ENAC in accordo al regolamento (UE) n. 376/2014, gli eventi di cui all’allegato V del regolamento (UE) n. 2015/1018, secondo le procedure stabilite dall’Ente. In accordo al regolamento (UE) n. 996/2010, nel caso di incidente o inconveniente grave vige l’obbligo di informare entro 60 minuti l’ANSV con le modalità da essa previste.
2. L’operatore, il costruttore, l’organizzazione di progetto, il pilota di SAPR di massa operativa al decollo inferiore a 25 kg, secondo le rispettive responsabilità, sono tenuti a comunicare all’ENAC, entro il limite di 72 ore dall’evento, ogni incidente e inconveniente grave, secondo le procedure stabilite dall’Ente. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti dagli atti giuridici del diritto nazionale, l’ENAC, al fine di svolgere le indagini necessarie per definire le cause dell’incidente o inconveniente grave e poter emettere le corrispondenti informative di sicurezza, può accedere immediatamente senza restrizioni e senza ostacoli al luogo dell’incidente o dell’inconveniente grave, nonché al SAPR o al suo relitto, ai dati del registratore di volo, se installato, e a qualsiasi documentazione utile emessa o utilizzata dai soggetti sopra individuati. [Emendamento 2 del 22/ 12/2016]

1. L’operatore, il costruttore, l’organizzazione di progetto, il pilota di SAPR di massa operativa
al decollo minore, uguale o maggiore di 25 kg, secondo le rispettive responsabilità, sono
tenuti a comunicare all’ENAC, entro le 72 ore dall’evento e in accordo al Regolamento (UE)
n. 376/2014, gli eventi di cui all’allegato V del Regolamento (UE) n. 2015/1018, secondo le
procedure stabilite dall’Ente. In accordo al Regolamento (UE) n. 996/2010, nel caso di
incidente o inconveniente grave vige l’obbligo di informare entro 60 minuti l’ANSV con le
modalità da essa previste.
2. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti dagli atti giuridici del diritto nazionale, l’ENAC,
al fine di svolgere le verifiche di competenza può accedere senza restrizioni al SAPR , ai
dati del registratore di volo, se installato, e a qualsiasi documentazione utile emessa o
utilizzata dai soggetti di cui al comma 1).
[Emendamento 3 del 24/03/2017]

In sostanza con questa modifica Enac non accosta più il suo accesso ai dati nei casi di incidente ma legittima, tramite il proprio regolamento, qualsiasi verifica di competenza.
Inoltre ridefinisce la competenza e l’obbligo di comunicazione, in caso di incidente, unificando per ogni tipo di SAPR (minore, uguale o maggiore ai 25 KG) la stessa procedura: comunicazione ad Enac entro 72 ore e, in caso di incidente grave, a ANSV entro 60 minuti.

Il file originale si trova al seguente link: https://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/information/N122671512/Regolamento_APR_Ed_2_Emend_3.pdf




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