I minorenni possono volare con un Drone (SAPR)?

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Pics of Azis Pradana

Si può lavorare con i droni se si è minorenni?


Grazie alla collaborazione con l’Avv. Danilo De Nigris inauguriamo un nuova rubrica dedicata al Regolamento Enac.
Le domande inviate per mail (infodronesit@gmail.com) o sul nostro gruppo ufficiale Facebook saranno oggetto di studio e poi gli verrà dedicato un articolo.
La domanda che ci è stata posta oggi è la seguente: Posso pilotare un Drone se sono minorenne?


LA RISPOSTA DELL’AVVOCATO


Riguardo a tale quesito, bisogna precisare cosa si intende col termine “Drone”.
Qualora si trattasse di un Apr/Sapr, ovvero un mezzo utilizzato per scopi professionali e/o scientifici, questo potrebbe essere pilotato solo previo conseguimento di attestato o licenza di pilota (per le differenze ci si riporta alle precedenti pubblicazioni di Infodrones), possibile solo al conseguimento della maggiore età.

Infatti, all’art. 20 del regolamento Enac intitolato “Pilota di Apr”, al comma 2 precisa che:” Qualunque persona che abbia una età minima di 18 anni ed una idoneità psicofisica adeguata alle funzioni da assicurare, può ottenere un riconoscimento di competenza se dimostra di possedere le conoscenze aeronautiche basiche e la capacità di condurre un APR“.
Tale precisazione, esclude, i minori degli anni 18, dalla possibilità di poter ottenere l’attestato di pilota e/o la licenza di pilota.

bambini droni-pilotaggio minorenni sapr

Cosa diversa, invece, è la conduzione dell’aeromodello da parte di un minore.
A tal riguardo, alla Sezione VII (settima) del Regolamento Enac denominata “Aeromodelli”, e più precisamente all’art. 35, vengono fissate le regole tecniche e le prescrizioni nel pilotaggio di un aeromodello; non vengono posti limiti alla conduzione a da parte dei minorenni, a meno che, l’aeromodello non risponda ai requisiti fissati dal comma 3 lettera a del suindicato articolo così di seguito indicati:

a) gli aeromodelli hanno le seguenti caratteristiche:
1) massa operativa al decollo minore di 25 kg;
2) massima superficie alare di 500 dm2;
3) massimo carico alare di 250 g/dm2;
4) massima cilindrata totale dei motori a pistoni di 250 cm3; o massima potenza totale dei motori elettrici 15 kW o massima spinta totale dei motori a turbina di 25 kg (250 N) o massima potenza totale motori turboelica 15 kW;
5) a volo libero o a volo circolare vincolato;
6) aerostati ad aria calda con peso totale del contenitore di gas trasportato per i bruciatori non superiore a 5 kg;

Consigliabile, ai fini di una conduzione serena dell’aeromodello da parte del minore (quello consentito dall’art. 35, comma 3 lettera A) è che vi sia un’assicurazione che possa coprire gli eventuali danni causati a terzi dalla conduzione dell’aeromodello stesso (è fondamentale controllare attentamente, nelle condizioni della poliza, oltre alla franchigia della copertura assicurativa, anche l’esistenza della clausola che garantisca la copertura assicurativa dai danni, causati a terzi, derivanti dalla conduzione dell’aeromodello da parte di un minore).
In caso contrario, il genitore, il tutore o il precettore, sarebbero responsabili degli eventuali danni provocati dal minore nella conduzzione dell’aeromodello e sarebbero obbligati, così come previsto dall’art. 2048 del Codice Civile, al risarcimento del danno da quest’ultimo provocato.

Avv. Danilo De Nigris
Studio Legale
De Cicco – Fierro- De Nigris
NAPOLI- Via De Pretis 88
BENEVENTO – Viale Principe di Napoli, 7
Tel: 0824 21544






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