Con un drone da 300 grammi serve l’attestato?

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PER PILOTARE UN DRONE SERVE SEMPRE IL “PATENTINO”?


Grazie alla collaborazione con l’Avv. Danilo De Nigris inauguriamo un nuova rubrica dedicata al Regolamento Enac.
Le domande poste per mail (infodronesit@gmail.com) o sul nostro gruppo ufficiale Facebook saranno oggetto di studio e gli verrà poi dedicato un articolo.
La domanda che ci è stata posta oggi è la seguente: E’ vero che con un drone da 300 grammi non sono tenuto al corso di pilotaggio in una scuola di volo?


RISPONDE L’AVVOCATO


Utile a tal fine è comprendere ciò che afferma l’art. 12 del Regolamento Enac, che, al comma 5, così cita: “Le operazioni specializzate condotte con APR di massa al decollo minore o uguale a 0,3 kg con parti rotanti protette da impatto accidentale e con velocità massima minore o uguale a 60 km/h, fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo, sono considerate non critiche in tutti gli scenari operativi. Il pilota, al quale non è richiesto il possesso di un Attestato secondo quanto previsto al successivo art. 21, deve comunque garantire che le operazioni siano svolte in osservanza delle regole di circolazione definite nella Sezione V.

Parlando di Apr è utile la lettura di questo articolo: http://www.infodrones.it/quando-serve-attestato-per-pilotare-drone/

dove posso volare con un drone da 300 grammi
Pic of Dose Media

Alla luce di tale affermazione, qualora fossero presenti tutti questi elementi volti a rendere inoffensivo l’Apr in questione (peso < o = 0,3 kg, parti rotanti protette, velocità massima minore o uguale a 60 km/h), sembrerebbe acclarata la non necessità di un attestato di pilota Apr.
Lo stesso comma, però, parla di Apr e non di aeromodello e di “operazioni specializzate” ovvero di operazioni nel campo dell’agricoltura, costruzioni, aerofotografia, rilevamenti, pattugliamento e ricognizione, pubblicità aerea e quindi, sostanzialmente, di attività di tipo professionale e quindi richiedenti, necessariamente, il possesso (come minimo) dell’attestato di pilota.

Pertanto, le contraddizioni insite nell’enunciazione dell’art. 12, consiglierebbero, nell’attesa di un intervento chiarificatore dell’Enac, comunque, il pilotaggio dell’Apr da parte di un pilota munito di apposito attestato (intervento che è avvenuto nelle FAQ presenti sul sito ENAC dove si enuncia “…nel caso di APR di peso inferiore a 0,3 kg e velocità massima 60 km/ora non è richiesto l’attestato…”).

Inoltre, tutte le operazioni compiute con Apr di cui al comma 5 dell’art 12 Regolamento Enac sono considerate non critiche in tutti gli scenari operativi ( artt. 9 e 10 Regolamento Enac), richiedendo per il pilota, solo il rispetto delle Regole di circolazione e di utilizzo dello spazio aereo di cui alla sezione V del presente Regolamento, il divieto assoluto di sorvolo di assembramenti di persone, per cortei, manifestazioni sportive o inerenti forme di spettacolo o comunque di aree dove si verifichino concentrazioni inusuali di persone, l’invio della dichiarazione ex art. 9, comma 2 Regolamento Enac (dichiarazione per operazioni non critiche) e, aggiungerei, la copertura assicurativa per responsabilità verso terzi;

Avv. Danilo De Nigris
Studio Legale
De Cicco – Fierro- De Nigris
NAPOLI- Via De Pretis 88
BENEVENTO – Viale Principe di Napoli, 7
Tel: 0824 21544






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