Piloti SAPR e Aeromodellisti: Limiti e Distanze da rispettare

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Grazie alla collaborazione con l’Avv. Danilo De Nigris inauguriamo un nuova rubrica dedicata al Regolamento Enac e ai Droni.
Le domande inviate per mail (infodronesinfo@gmail.com ) o sul nostro gruppo ufficiale Facebook saranno oggetto di studio e poi gli verrà dedicato un articolo.

La domanda che ci è stata posta oggi è la seguente: Quali sono le differenze in termini di “distanze e altezze” tra un Aeromodellista e un Operatore SAPR?

PILOTA SAPR E AEROMODELLISTI. LA RISPOSTA DELL’AVVOCATO

Come abbiamo più volte precisato, la differenza fra Sapr/Apr e Aeromodelli risiede tutto nel diverso utilizzo che di essi si fa: un utilizzo, diciamo, professionale o di ricerca scientifica per i primi, un utilizzo a scopo esclusivamente ricreativo o sportivo, per i secondi (leggi il nostro articolo).

Agli aeromodelli si applica il Regolamento Enac relativamente all’uso dello spazio aereo e a garanzia della sicurezza di cose e persone al suolo e degli altri mezzi aerei (comma 4, art.1 Reg. Enac).
Ai Sapr/Apr, invece, si applicano espressamente anche le norme contenute nel Codice della Navigazione (oltrechè al Regolamento (UE) n. 923/2012 (SERA) e al Regolamento ENAC Regole dell’Aria Italia (RAIT).

PILOTI SAPR. LIMITI IN VLOS E BLOS

Precedentemente abbiamo, anche, affrontato la casistica delle diverse tipologie di volo del Sapr/Apr: Vlos, Evlos, Bvlos, a seconda che il pilota mantenga il contatto visivo con l’Apr, goda dell’aiuto di osservatori o stazioni di pilotaggio complementari, o, con l’utilizzo di sistemi tecnologi, attui un volo oltre i limiti orizzontali e verticali VLOS e quindi, sostanzialmente, senza un contatto visivo diretto (Fpv).

Essenziale, al riguardo, e ciò che indica l’art 24 del Regolamento Enac:

al Comma 2, tale articolo afferma che: “Le operazioni in VLOS sono consentite, di giorno, fino ad un’altezza massima di 120 m AGL e fino ad una distanza massima sul piano orizzontale di 500 m, e devono essere condotte in modo sicuro e senza arrecare danni a terzi. Distanze e altezze superiori possono essere valutate e, se del caso, autorizzate dall’ENAC a seguito della presentazione di adeguata valutazione del rischio da parte dell’operatore SAPR“;

al comma 4 : “Ad eccezione di quanto prescritto nel successivo comma 6, le operazioni dei SAPR non possono essere condotte:
a) all’interno dell’ATZ di un aeroporto e nelle aree sottostanti le traiettorie di decollo ed atterraggio oppure ad una distanza inferiore a 5 km dall’aeroporto (ARP o coordinate geografiche pubblicate), laddove non sia istituita una ATZ a protezione del traffico di aeroporto;
b) all’interno dei CTR, fatto salvo quanto riportato nel successivo comma 5;
c) all’interno delle aree regolamentate attive e delle aree proibite
“;

al comma 5: “Le operazioni dei SAPR all’interno dei CTR sono consentite esclusivamente ai sistemi con mezzi aerei di massa operativa al decollo minore di 25 kg, fino ad un’altezza massima di 70 m AGL e fino ad una distanza massima sul piano orizzontale di 200 m. Nelle aree sottostanti le traiettorie di decollo e atterraggio oltre i limiti dell’ATZ e fino a 15 km dall’aeroporto, il limite di altezza è fissato a 30 m AGL “;

infine, al comma 6: “Nel caso sia necessario condurre operazioni in condizioni che non possano soddisfare i criteri di cui ai precedenti commi 4a), 4b) e 5, le operazioni sono condotte, secondo le procedure pubblicate dall’ENAC. Nel caso sia necessario operare negli spazi aerei di cui al precedente comma 4c), le operazioni sono soggette a specifica autorizzazione, secondo le procedure pubblicate dall’ENAC“.

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Per ciò che attiene le operazioni in Evlos, disciplinate dall’art 25 del Regolamento Enac, vi è un espresso rinvio ai limiti verticali ed orizzontali indicati per il volo in Vlos oltre i quali è necessaria un’espressa autorizzazione dell’Enac.

Per ciò che attiene il volo in Bvlos (senza contatto visivodiretto), l’art. 26 del Regolamento Enac, si affretta a precisare che “Le operazioni in BVLOS necessitano di sistemi e procedure per il mantenimento della separazione e per evitare le collisioni che richiedono l’approvazione da parte dell’ENAC“,
e che “Le operazioni in BVLOS possono richiedere l’uso di spazi aerei segregati (temporanei o permanenti), fermo restando le limitazioni e le condizioni di utilizzo individuate dall’ENAC, sulla base della tipologia delle operazioni e delle risultanze della valutazione del rischio effettuata dall’operatore SAPR“.
(Tali ultime operazioni, a parere di chi scrive sono da considerare sempre specializzate critiche).

In caso di traffico interferente con altro aeromobile, così come chiarto dall’art.27 del Regolamento Enac, il pilota in Vlos o Evlos, non avendo il diritto di precedenza, deve atterrare immediatamente oppure deve portarsi ad un altezza massima di sicurezza di 25 metri, in modo da non interferire con altro aeromobile.
Al comma 2 dello stesso articolo si precisa che “Le operazioni “non critiche” in VLOS e in EVLOS dei SAPR con massa operativa al decollo minore di 25 kg, devono essere condotte ad una distanza orizzontale di sicurezza di almeno 150 m dalle aree congestionate, e ad almeno 50 m dalle persone che non siano sotto il diretto controllo dell’operatore SAPR. In tutti gli altri casi, l’operatore deve presentare all’ENAC idonea valutazione del rischio”;

al comma 3 “Salvo specifica disposizione da parte di ENAC per particolari operazioni e previo accordo con il fornitore dei SNA competente, in deroga alle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 923/2012 (SERA) e al Regolamento ENAC Regole dell’Aria Italia (RAIT), alle operazioni SAPR non sono forniti i servizi di traffico aereo e non è richiesto l’uso del transponder all’interno dello spazio aereo nazionale“.

AEROMODELLISTI. LIMITI E REGOLE

Il Regolamento Enac pone anche precise limitazioni al volo dell’aeromodellista (tralasciando alcune categorie di aeromodelli che, comunque, necessitano del conseguimento di un brevetto aeronautico), infatti l’art. 35 del Regolamento Enac precisa che:

1. L’aeromodellista ai comandi dell’aeromodello ha la responsabilità di utilizzare il mezzo in modo da non arrecare rischi a persone o beni a terra e ad altri utilizzatori dello spazio aereo, mantenere la separazione da ostacoli, evitare collisioni in volo e dare la precedenza a tutti.

2. L’aeromodellista è responsabile di ottemperare agli obblighi relativi e a ottenere le eventuali autorizzazioni per l’utilizzo dello spettro elettromagnetico impegnato dal radiocomando.

3. Non è richiesta riserva di spazio aereo se:
a) gli aeromodelli hanno le seguenti caratteristiche:
1) massa operativa al decollo minore di 25 kg;
2) massima superficie alare di 500 dm2;
3) massimo carico alare di 250 g/dm2;
4) massima cilindrata totale dei motori a pistoni di 250 cm3; o massima potenza totale dei motori elettrici 15 kW o massima spinta totale dei motori a turbina di 25 kg (250 N) o massima potenza totale motori turboelica 15 kW;
5) a volo libero o a volo circolare vincolato;
6) aerostati ad aria calda con peso totale del contenitore di gas trasportato per i bruciatori non superiore a 5 kg; e
b) l’attività rispetta i seguenti requisiti:
1) sia effettuata di giorno e l’aeromodellista mantenga il continuo contatto visivo con l’aeromodello, senza l’ausilio di dispositivi ottici e/o elettronici;
2) sia effettuata in aree opportunamente selezionate dall’aeromodellista, fino ad un’altezza massima di 70 m AGL entro un raggio massimo di 200 m, in zone non popolate, sufficientemente lontano da edifici, infrastrutture e installazioni;
3) al di fuori dell’ATZ di un aeroporto, oppure ad una distanza superiore a 5 Km dall’aeroporto (ARP o coordinate geografiche pubblicate), laddove non sia istituita una ATZ a protezione del traffico di aeroporto;
4) al di fuori dei CTR;
5) al di fuori delle zone regolamentate attive e delle zone proibite.

4. Nel caso non siano soddisfatti uno o più criteri del precedente comma 3, le attività degli aeromodelli devono svolgersi all’interno delle aree istituite da ENAC per le attività aeromodellistiche oppure, in alternativa, in spazi aerei segregati. Permane l’obbligo dell’attestato di aeromodellista con abilitazione al pilotaggio di aeromodelli rilasciato dall’Aero Club d’Italia nei casi di voli ad altezze superiori a 70 m AGL.
Nel caso non siano soddisfatte le limitazioni sul peso e sulla potenza di propulsione di cui al comma 3a), l’operatore deve avere almeno 18 anni e deve essere titolare dell’Attestato di aeromodellista rilasciato dall’Aero Club d’Italia.

5. In presenza di traffico interferente di altro utilizzatore dello spazio aereo, l’aeromodello non ha diritto di precedenza e deve essere portato ad una altezza di sicurezza tale da non interferire con l’altro aeromobile.

6. L’aeromodellista deve rispettate le eventuali disposizioni emesse dalle amministrazioni locali competenti.

7. Su un aeromodello utilizzato in un luogo aperto al pubblico non possono essere installati dispositivi o strumenti che ne configurino l’uso in operazioni specializzate.

8. Le manifestazioni aeromodellistiche e l’esercizio degli aeromodelli nel corso delle manifestazioni aeromodellistiche devono essere effettuati in ottemperanza alle disposizioni emesse dall’Aero Club d’Italia.

9. Non rientrano nelle prescrizioni del presente Regolamento, gli aeromodelli a volo libero classe FAI F1 con massa minore a 1,5 kg, quelli a volo vincolato circolare e quelli utilizzati in luoghi chiusi, “spazio indoor”

Avv. Danilo De Nigris
Studio Legale
De Cicco – Fierro- De Nigris
NAPOLI- Via De Pretis 88
BENEVENTO – Viale Principe di Napoli, 7
Tel: 0824 21544

(Photo di copertina by Goh Rhy Yan on Unsplash)