Differenza tra Operatore e Pilota SAPR

Differenza operatore e pilota sapr- regolamento enac neonbrand

PERCHE’ NEL REGOLAMENTO ENAC SI PARLA DI OPERATORI E PILOTI?


Grazie alla collaborazione con l’Avv. Danilo De Nigris inauguriamo un nuova rubrica dedicata al Regolamento Enac.
Le domande poste per mail (infodronesit@gmail.com) o sul nostro gruppo ufficiale Facebook saranno oggetto di studio e gli verrà poi dedicato un articolo.
La domanda che ci è stata posta oggi è la seguente: Qual’è la differenza tra Operatore e Pilota SAPR?


LA RISPOSTA DELL’AVVOCATO


Sembrerebbe che con il termine “operatore” si intenda quel che può definirsi, usando la terminologia mutuata dal codice civile (2082 c.c.) “chi esercita professionalmente un attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”, ovvero, un imprenditore.
Tralasciando ciò che il codice civile indica relativamente alle forme d’impresa, di capitali, di persone, cooperative ecc..,bisognerebbe valutare quello che è lo “spirito” del Regolamento Enac.
A parere di chi scrive, il Regolamento in questione prediligerebbe l’espletamento dell’attività di servizi utilizzando Apr/Sapr, da parte di organizzazioni e non da singoli piloti. In effetti, in più articoli del regolamento Enac, si indica chiaramente “l’operatore” come il centro di responsabilità e competenze riguardo all’attività specializzata con gli Apr/Sapr.

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Pics of Andres Prieto Molina

Al comma 3 dell’art 7 si afferma che: “Nel caso di operazioni specializzate per conto terzi, deve essere stipulato un accordo tra l’operatore del SAPR e il committente nel quale le parti definiscono le rispettive responsabilità per la specifica operazione di volo e sulle eventuali limitazioni e condizioni connesse, anche con riguardo alle disposizioni in materia di protezione dati di cui all’Art. 34 del presente Regolamento

Ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 9: “Prima di iniziare operazioni “non critiche”, l’operatore deve presentare all’ENAC la dichiarazione che attesti la rispondenza alle applicabili sezioni del presente Regolamento e indichi le condizioni e i limiti applicabili alle operazioni di volo previste, inclusa, eventualmente, la necessità di operare in spazi aerei segregati. La dichiarazione è resa dall’operatore utilizzando esclusivamente l’accesso al sito web dell’Ente (www.enac.gov.it), fornendo le informazioni e dati previsti nella procedura, inclusi i dati della targhetta identificativa del SAPR.
3. L’operatore è responsabile di valutare il rischio associato alle operazioni ed il permanere delle condizioni che fanno ritenere non critiche le operazioni.
4. L’operatore deve possedere e mantenere aggiornata la documentazione prevista all’art.11, comma 8, come applicabile
:”

Ai commi 1, 2, 3, 4,6, 7, 8, 11 e 12 dell’art. 11. “La capacità dell’operatore del SAPR di rispettare gli obblighi derivanti dal presente Regolamento viene attestata dall’ENAC mediante una autorizzazione nei casi di operazioni critiche. Nei casi di operazioni non critiche, tale capacità viene dichiarata dall’operatore secondo le modalità previste nel precedente art. 9.
2. L’autorizzazione o la dichiarazione, come applicabile, copre tutti gli aspetti inerenti la sicurezza delle operazioni del SAPR (mezzo aereo, operazioni di volo, piloti). La domanda di autorizzazione o la dichiarazione per l’effettuazione di operazioni specializzate può essere presentata all’ENAC solo dopo che l’operatore abbia completato con esito positivo la relativa attività di volo sperimentale propedeutica alle operazioni in accordo alle previsioni di cui al successivo comma 5.
L’operatore deve disporre di una organizzazione tecnica ed operativa adeguata all’attività e dotarsi di un manuale delle operazioni che definisca le procedure necessarie per gestire le attività di volo e la manutenzione dei sistemi. Il manuale include le modalità con cui l’operatore effettua l’analisi del rischio associato alle operazioni e la gestione delle relative mitigazioni.
4. L’attività sperimentale propedeutica è condotta dal pilota che l’operatore intende impiegare e consente di stabilire una adeguata capacità di controllo del mezzo da parte del pilota stesso, indagando l’inviluppo di volo in cui l’APR sarà utilizzato e in modo particolare le manovre di emergenza. Essa è finalizzata a determinare nell’ambito di quali condizioni e limitazioni le operazioni specializzate possono essere condotte in sicurezza.
L’operatore, oltre a soddisfare le disposizioni generali di cui alla Sezione VI, ha l’obbligo di registrare e conservare i dati relativi alle attività svolte, incluse le valutazioni di rischio ad esse associate.
7. L’operatore ha l’obbligo di fornire all’ENAC, su base annuale, i dati relativi alle attività svolte secondo le indicazioni dell’Ente.
8. Per ottenere l’Autorizzazione, l’operatore presenta all’ENAC specifica domanda nella quale attesta la rispondenza alle sezioni applicabili del presente Regolamento e indica le condizioni e i limiti applicabili alle operazioni di volo previste, inclusa, eventualmente, la necessità di operare in spazi aerei segregati. Alla domanda allega la documentazione contenente:
a) i dati della targhetta identificativa del SAPR, la descrizione e la configurazione del sistema da impiegare, nonché le caratteristiche e le prestazioni tali da garantirne un impiego sicuro ovvero la dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore, nel caso di SAPR in possesso di Certificazione di Progetto (Art. 13);
b) i risultati delle prove dell’attività sperimentale iniziale;
c) la tipologia delle operazioni specializzate che intende svolgere;
d) i risultati dell’analisi del livello di rischio associato alle operazioni previste, eseguita al fine di sostanziare la sicurezza delle stesse;
e) il manuale di volo dell’APR o documento equivalente;
f) il programma di manutenzione del SAPR;
g) il manuale delle operazioni, inclusa la descrizione delle modalità di valutazione e gestione del rischio
11. L’operatore ha l’obbligo di comunicare all’ENAC i dati e le informazioni aggiornate delle operazioni autorizzate o oggetto di dichiarazione, richiedendo, se del caso, le corrispondenti variazioni dell’autorizzazione o modificando la dichiarazione per operazioni non critiche. L’ENAC si riserva la facoltà di condurre verifiche sulle effettive modalità con cui sono condotte le attività riferibili a questa sezione.
12. Per l’assolvimento degli adempimenti di cui sopra, l’operatore può avvalersi di organizzazioni riconosciute dall’ENAC, inclusa l’effettuazione dell’attività sperimentale necessaria e la predisposizione della documentazione relativa

Ai commi 4 e 6 dell’art. 12: “4. Nei casi di cui al precedente comma 3, il pilota assume le funzioni di operatore e le relative responsabilità, incluse le registrazioni e segnalazioni. Non sono obbligatori i requisiti organizzativi richiesti agli operatori nei precedenti articoli ma il pilota deve assicurare la corretta conduzione del mezzo e l’effettuazione della manutenzione prevista”. 6. Per l’effettuazione delle operazioni con SAPR avente le caratteristiche di cui al presente articolo, l’operatore, o il pilota nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5, deve in ogni caso presentare all’ENAC la dichiarazione in accordo al comma 2 dell’art. 9 del presente Regolamento

All’art. 17:“Autorizzazione dell’operatore
1. Per poter effettuare operazioni specializzate l’operatore del SAPR deve ottenere l’autorizzazione dell’ENAC, dimostrando di possedere i requisiti di cui ai successivi articoli 18 e 19
.”

All’art. 18: “1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, l’operatore deve dimostrare di: a) disporre di una organizzazione tecnica ed operativa adeguata all’attività che intende effettuare e alla consistenza e tipologia della flotta. I piloti impiegati dall’operatore devono avere le qualificazioni richieste per condurre l’attività prevista;
b) avere nominato un Responsabile Tecnico per la gestione delle operazioni, dell’aeronavigabilità e dell’addestramento;
c) disporre di SAPR in possesso di certificazioni/autorizzazioni, ed equipaggiati, nella configurazione prevista per lo svolgimento delle “operazioni specializzate” richieste;
d) disporre di piloti con licenza ed abilitazioni adeguate al tipo di SAPR da impiegare;
e) avere predisposto il “Manuale delle Operazioni”, contenente le istruzioni o procedure necessarie per la gestione delle operazioni in condizioni normali e di emergenza, dell’aeronavigabilità e dell’addestramento e renderlo disponibile a tutto il personale coinvolto nelle attività;
f) essere in grado di condurre le operazioni in accordo alle limitazioni e condizioni previsti per la richiesta dell’autorizzazione.
”;

Ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 19: “1. L’operatore del SAPR deve stabilire, sulla base delle istruzioni del costruttore, integrandole come necessario in base alla tipologia delle operazioni, un programma di manutenzione adeguato per assicurare il mantenimento dell’aeronavigabilità del sistema.
2. L’operatore si deve dotare di un sistema di registrazione dei dati inerenti alle ore di volo, eventi significativi per la sicurezza, manutenzioni e sostituzione componenti.
3. La manutenzione ordinaria può essere effettuata dall’operatore dopo aver frequentato idoneo corso per la manutenzione presso il costruttore o altre organizzazioni da questo autorizzate
”;

Infine agli art. 28, 29 e 33: “Art. 28- Conservazione della documentazione 1. L’operatore, il costruttore, l’organizzazione di progetto, il pilota, secondo le rispettive responsabilità, sono tenuti a mantenere e rendere disponibile all’ENAC la documentazione prodotta per dimostrare la rispondenza al presente regolamento.
Art. 29 -Comunicazione di eventi 1. L’operatore, il costruttore, l’organizzazione di progetto, il pilota di SAPR di massa operativa al decollo minore, uguale o maggiore di 25 kg, secondo le rispettive responsabilità, sono tenuti a comunicare all’ENAC, entro le 72 ore dall’evento e in accordo al Regolamento (UE) n. 376/2014, gli eventi di cui all’allegato V del Regolamento (UE) n. 2015/1018, secondo le procedure stabilite dall’Ente. In accordo al Regolamento (UE) n. 996/2010, nel caso di incidente o inconveniente grave vige l’obbligo di informare entro 60 minuti l’ANSV con le modalità da essa previste. 2. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti dagli atti giuridici del diritto nazionale, l’ENAC, al fine di svolgere le verifiche di competenza può accedere senza restrizioni al SAPR , ai dati del registratore di volo, se installato, e a qualsiasi documentazione utile emessa o utilizzata dai soggetti di cui al comma 1).
Art. 33 Security
1. L’operatore deve adottare misure adeguate a protezione del SAPR per prevenire atti illeciti durante le operazioni anche al fine di prevenire le interferenze volontarie del radio link.
2. L’operatore deve stabilire procedure per impedire l’accesso di personale non autorizzato all’area delle operazioni, in particolare alla stazione di controllo, e per lo stivaggio del sistema.
3. I dati notificati all’ENAC dai Centri di Addestramento APR di cui all’art. 23, comma 3 sono resi accessibili alle Autorità di Pubblica Sicurezza.
4. Gli operatori SAPR sono responsabili di verificare l’esistenza di eventuali disposizioni emanate dalla Autorità di Pubblica Sicurezza per le aree interessate dalle operazioni..”

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Pics of Azis Pradana

Alla luce di quanto sopra indicato, non v’è dubbio che è privilegiata, o forse consigliata, un’organizzazione di tipo imprenditoriale dell’attività che abbia ad oggetto l’offerta di servizi professionali con l’utilizzo di Apr/Sapr, residuando, però, una qualche chance, per chi volesse esercitare tale attività professionale, senza una stabile organizzazione pluripersonale, nel caso di operazioni effettuate utilizzando Apr dal peso minore o uguale ai 2 kg.

Avv. Danilo De Nigris
Studio Legale
De Cicco – Fierro- De Nigris
NAPOLI- Via De Pretis 88
BENEVENTO – Viale Principe di Napoli, 7
Tel: 0824 21544






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